ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – NOTA 5484 DEL 6 LUGLIO 2026

Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l’attività di vigilanza.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative relative all’attività di vigilanza predisposta per tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.

Le indicazioni fornite dall’INL

L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione (ma non in via esclusiva) ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà  considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

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