La Legge PMI 2026 introduce una novità importante per tutte le aziende che utilizzano il lavoro agile: l’Articolo 11 del DDL 1484‑B modifica infatti il D. Lgs. 81/2008, chiarendo in modo definitivo che anche lo smart working rientra nel campo di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Negli ultimi anni il lavoro agile è diventato una modalità diffusa e strutturale, ma la sua collocazione all’interno del quadro normativo non era sempre interpretata in modo uniforme. Con questo intervento, il legislatore elimina ogni dubbio: anche quando l’attività si svolge fuori dai locali aziendali e in un luogo non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, le tutele previste dal Testo Unico rimangono pienamente valide. Il riferimento principale riguarda l’uso dei videoterminali, elemento centrale nella maggior parte delle attività svolte da remoto.
Un nuovo obbligo informativo per i datori di lavoro
Il datore di lavoro deve fornire ogni anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati al lavoro agile. L’informativa deve essere consegnata sia ai lavoratori sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e deve essere aggiornata in caso di cambiamenti significativi nelle condizioni di rischio. Si tratta di un passaggio che rafforza la responsabilità del datore di lavoro nella gestione della sicurezza anche al di fuori degli spazi aziendali, trasformando una prassi diffusa in un obbligo formale.
Il ruolo attivo del lavoratore
La norma ribadisce anche il principio di cooperazione, il lavoratore agile è tenuto a collaborare con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e a rispettare le indicazioni contenute nell’informativa annuale. Questo include comportamenti corretti nell’uso delle attrezzature, nella gestione dell’ambiente di lavoro domestico o remoto e nell’organizzazione delle pause.
Sanzioni in caso di mancata informativa
L’Articolo 11 interviene anche sull’Art. 55 del D. Lgs. 81/08, introducendo una sanzione specifica per la mancata consegna dell’informativa annuale. Un segnale chiaro: la sicurezza nel lavoro agile non è un ambito “accessorio”, ma un elemento strutturale della gestione aziendale.




