Criteri per la valutazione del rischio incendio D.M. 3 settembre 2021

Il D.M. 3 settembre 2021, conosciuto come Decreto del Minicodice, è entrato in vigore il 29 ottobre 2022 e rappresenta uno dei tre decreti che hanno sostituito definitivamente il D.M. 10 marzo 1998. Il decreto definisce i criteri generali per individuare le misure di prevenzione e protezione contro l’incendio nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di evitare l’insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, con esclusione dei cantieri temporanei e mobili. Stabilisce inoltre le modalità di valutazione del rischio incendio per le attività classificate a basso rischio d’incendio, trattate in modo specifico nell’Allegato I.

Criteri di riferimento

L’articolo 3 del decreto individua tre criteri principali per la progettazione e gestione della sicurezza antincendio:

  • le regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, anche non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco;
  • i criteri dell’Allegato I per le attività a basso rischio d’incendio;
  • il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) per le attività non a rischio basso o prive di regole tecniche specifiche.

Attività a basso rischio d’incendio

Sono considerate a basso rischio le attività che rispettano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  • numero di occupanti non superiore a 100;
  • superficie lorda inferiore a 1000 m²;
  • altezza dei piani compresa tra –5 e 24 metri;
  • carico d’incendio inferiore a 900 MJ/m²;
  • presenza di sostanze pericolose in quantità non significative;
  • assenza di lavorazioni pericolose ai fini antincendio.

Come effettuare la valutazione del rischio incendio

Per le attività a basso rischio, la valutazione deve seguire i criteri dell’Allegato I, che costituisce il vero “Minicodice”. La valutazione deve includere almeno:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • analisi della quantità e tipologia degli occupanti;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • verifica dell’adeguatezza delle misure antincendio adottate o da adottare.

Aggiornamento della valutazione

Le attività che avevano già effettuato la valutazione del rischio incendio prima dell’entrata in vigore del decreto non sono obbligate ad aggiornarla, salvo nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008:

  • modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi;
  • indicazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria.

Conclusione

Il D.M. 3 settembre 2021 introduce un approccio più chiaro e proporzionato alla valutazione del rischio incendio, fornendo strumenti semplici e applicabili soprattutto alle attività di piccole e medie dimensioni. Rappresenta un riferimento fondamentale per garantire una gestione efficace e aggiornata della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

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